Alla luce di quanto richiesto in ambito europeo ed in conformità con la nostra vision, Ankira ritiene necessario promuovere la conoscenza della violenza intrafamiliare ed extrafamiliare nella sua forma diadica e bidirezionale, vale a dire quella violenza domestica che vede protagonisti e vittime sia gli uomini sia le donne.

In questa direzione l’Associazione Ankyra si propone di costituire un Centro Antiviolenza che fornisca aiuto, sostegno e prevenzione a uomini e donne che vivono situazioni di disagio a seguito di violenze e/o maltrattamenti subiti.

Ankyra si prefigge di collaborare in sinergia con le Istituzioni, gli Enti Pubblici e del Privato Sociale, le Associazioni e i Centri Antiviolenza presenti ed operanti sul territorio, al fine di evitare la frammentazione degli interventi.

In merito alla violenza domestica, il riferimento legislativo europeo è rappresentato dalla Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011, ratificata in Italia il 19.06.2013: questa Convenzione del Consiglio d’Europa fissa i principi fondamentali in merito alla prevenzione e alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

Di seguito puoi trovare alcuni stralci di particolare importanza da questo documento:

Dal Preambolo

Riconoscendo che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e che anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica;

Riconoscendo che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all’interno della famiglia;

Capitolo 1 – Obiettivi e Definizioni

Articolo 2 – Campo di applicazione (estratto)

La presente Convenzione si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato.

Articolo 3 – Definizioni (estratto)

    1. con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
    2. l’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
    3. con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;
    4. l’espressione “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;
    5. per “vittima” si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;

Capitolo 3 – Prevenzione

Articolo 12 – Obblighi generali (estratto)

    1. Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull’idea dell’inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.
    2. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per impedire ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione commessa da qualsiasi persona fisica o giuridica.
    3. Tutte le misure adottate ai sensi del presente capitolo devono prendere in considerazione e soddisfare i bisogni specifici delle persone in circostanze di particolare vulnerabilità, e concentrarsi sui diritti umani di tutte le vittime.

Sito di riferimento della Convenzione di Istanbul: www.coe.int/conventionviolence

Convenzione Istanbul

11 maggio 2011

Serie dei Trattati del Consiglio d’Europa – N° 210

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

Istanbul, 11 maggio 2011

The official languages of the Council of Europe are English and French ( Article 12 of the Statute of the Council of Europe). Only the treaties published by the Secretary General of the Council of Europe, each in a separate booklet of the “European Treaty Series” (ETS) continued since 2004 by the “Council of Europe Treaty Series” (CETS), are deemed authentic. The translation presented here is for information only.

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,

Ricordando la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (STE n° 5, 1950) e i suoi Protocolli, la Carta sociale europea (STE n° 35, 1961, riveduta nel 1996, STE n°163), la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (STCE n° 197, 2005) e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n° 201, 2007);

Ricordando le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d’Europa: Raccomandazione Rec(2002)5 sulla protezione delle donne dalla violenza, Raccomandazione CM/Rec(2007)17 sulle norme e meccanismi per la parità tra le donne e gli uomini, Raccomandazione CM/Rec(2010)10 sul ruolo delle donne e degli uomini nella prevenzione e soluzione dei conflitti e nel consolidamento della pace, e le altre raccomandazioni pertinenti;

Tenendo conto della sempre più ampia giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che enuncia norme rilevanti per contrastare la violenza nei confronti delle donne;

Considerando il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), la Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo Protocollo opzionale (1999) e la Raccomandazione generale n° 19 del CEDAW sulla violenza contro le donne, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia (1989) e i suoi Protocolli opzionali (2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006);

Considerando lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (2002);

Ricordando i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, in particolare la quarta Convenzione di Ginevra (IV), relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra (1949) e i suoi Protocolli addizionali I e II (1977);

Condannando ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica;

Riconoscendo che il raggiungimento dell’uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne;

Riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;

Riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini;

Riconoscendo con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto “onore” e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi;

Constatando le ripetute violazioni dei diritti umani nei conflitti armati che colpiscono le popolazioni civili, e in particolare le donne, sottoposte a stupri diffusi o sistematici e a violenze sessuali e il potenziale aggravamento della violenza di genere durante e dopo i conflitti;

Riconoscendo che le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini;

Riconoscendo che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e che anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica;

Riconoscendo che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all’interno della famiglia;

Aspirando a creare un’Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica,

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I – Obiettivi, definizioni, uguaglianza e non discriminazione, obblighi generali

Articolo 1 – Obiettivi della Convenzione

La presente Convenzione ha l’obiettivo di:
proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l’autonomia e l’autodeterminazione delle donne;
predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;
promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell’applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l’eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.
Allo scopo di garantire un’efficace attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti contraenti, la presente Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo.

Articolo 2 – Campo di applicazione della Convenzione

La presente Convenzione si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato.
Le Parti contraenti sono incoraggiate ad applicare le disposizioni della presente Convenzione a tutte le vittime di violenza domestica. Nell’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti presteranno particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza di genere.
La presente Convenzione si applica in tempo di pace e nelle situazioni di conflitto armato.

Articolo 3 – Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
l’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;
l’espressione “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;
per “vittima” si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;
con il termine “donne” sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.

Articolo 4 – Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione

Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata.
Le Parti condannano ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e adottano senza indugio le misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenirla, in particolare:
– inserendo nelle loro costituzioni nazionali o in qualsiasi altra disposizione legislativa appropriata il principio della parità tra i sessi e garantendo l’effettiva applicazione di tale principio;

– vietando la discriminazione nei confronti delle donne, ivi compreso procedendo, se del caso, all’applicazione di sanzioni;

– abrogando le leggi e le pratiche che discriminano le donne.

L’attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull’origine nazionale o sociale, sull’appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere, sull’età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione.
Le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 5 – Obblighi degli Stati e dovuta diligenza

Gli Stati si astengono da qualsiasi atto che costituisca una violenza nei confronti delle donne e garantiscono che le autorità, i funzionari, i rappresentanti statali, le istituzioni e ogni altro soggetto pubblico che agisca in nome dello Stato si comportino in conformità con tale obbligo.
Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la debita diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 6 – Politiche sensibili al genere

Le Parti si impegnano a inserire una prospettiva di genere nell’applicazione e nella valutazione dell’impatto delle disposizioni della presente Convenzione e a promuovere ed attuare politiche efficaci volte a favorire la parità tra le donne e gli uomini e l’emancipazione e l’autodeterminazione delle donne.

Capitolo II – Politiche integrate e raccolta dei dati

Articolo 7 – Politiche globali e coordinate

Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per predisporre e attuare politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione e fornire una risposta globale alla violenza contro le donne.
Le Parti si accertano che le politiche di cui al paragrafo 1 pongano i diritti della vittima al centro di tutte le misure e siano attuate attraverso una collaborazione efficace tra tutti gli enti, le istituzioni e le organizzazioni pertinenti.
Le misure adottate in virtù del presente articolo devono coinvolgere, ove necessario, tutti i soggetti pertinenti, quali le agenzie governative, i parlamenti e le autorità nazionali, regionali e locali, le istituzioni nazionali deputate alla tutela dei diritti umani e le organizzazioni della società civile.

Articolo 8 – Risorse finanziarie

La Parti stanziano le risorse finanziarie e umane appropriate per un’adeguata attuazione di politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e combattere ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compresi quelli realizzati dalle ONG e dalla società civile.

Articolo 9 – Organizzazioni non governative e società civile

Le Parti riconoscono, incoraggiano e sostengono a tutti i livelli il lavoro delle ONG pertinenti e delle associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne e instaurano un’efficace cooperazione con tali organizzazioni.

Articolo 10 – Organismo di coordinamento

Le Parti designano o istituiscono uno o più organismi ufficiali responsabili del coordinamento, dell’attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza oggetto della presente Convenzione. Tali organismi hanno il compito di coordinare la raccolta dei dati di cui all’Articolo 11 e di analizzarne e diffonderne i risultati.
Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo ricevano informazioni di carattere generale sulle misure adottate conformemente al capitolo VIII.
Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo dispongano della capacità di comunicare direttamente e di incoraggiare i rapporti con i loro omologhi delle altre Parti.

Articolo 11 – Raccolta dei dati e ricerca

Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a:
– raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione;

– sostenere la ricerca su tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, al fine di studiarne le cause profonde e gli effetti, la frequenza e le percentuali delle condanne, come pure l’efficacia delle misure adottate ai fini dell’applicazione della presente Convenzione.

Le Parti si adoperano per realizzare indagini sulla popolazione, a intervalli regolari, allo scopo di determinare la prevalenza e le tendenze di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
Le Parti forniscono al Gruppo di esperti menzionato all’articolo 66 della presente Convenzione le informazioni raccolte conformemente al presente articolo, per stimolare la cooperazione e permettere un confronto a livello internazionale.
Le Parti vigilano affinché le informazioni raccolte conformemente al presente articolo siano messe a disposizione del pubblico.

Capitolo III – Prevenzione

Articolo 12 – Obblighi generali

Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull’idea dell’inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.
Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per impedire ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione commessa da qualsiasi persona fisica o giuridica.
Tutte le misure adottate ai sensi del presente capitolo devono prendere in considerazione e soddisfare i bisogni specifici delle persone in circostanze di particolare vulnerabilità, e concentrarsi sui diritti umani di tutte le vittime.
Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della società, e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
Le Parti vigilano affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto “onore” non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere programmi e attività destinati ad aumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle donne.

Articolo 13 – Sensibilizzazione

Le Parti promuovono o mettono in atto, regolarmente e a ogni livello, delle campagne o dei programmi di sensibilizzazione, ivi compreso in cooperazione con le istituzioni nazionali per i diritti umani e gli organismi competenti in materia di uguaglianza, la società civile e le ONG, tra cui in particolare le organizzazioni femminili, se necessario, per aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione e delle loro conseguenze sui bambini, nonché della necessità di prevenirle.
Le Parti garantiscono un’ampia diffusione presso il vasto pubblico delle informazioni riguardanti le misure disponibili per prevenire gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 14 – Educazione

Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all’integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.
Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media.

Articolo 15 – Formazione delle figure professionali

Le Parti forniscono o rafforzano un’adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione in materia di prevenzione e individuazione di tale violenza, uguaglianza tra le donne e gli uomini, bisogni e diritti delle vittime, e su come prevenire la vittimizzazione secondaria.
Le Parti incoraggiano a inserire nella formazione di cui al paragrafo 1 dei corsi di formazione in materia di cooperazione coordinata interistituzionale, al fine di consentire una gestione globale e adeguata degli orientamenti da seguire nei casi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 16 – Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento

Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti.
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale.
Nell’adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, le Parti si accertano che la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi, se del caso, siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime.

Articolo 17 – Partecipazione del settore privato e dei mass media

Le Parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e i mass media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all’elaborazione e all’attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità.
Le Parti sviluppano e promuovono, in collaborazione con i soggetti del settore privato, la capacità dei bambini, dei genitori e degli insegnanti di affrontare un contesto dell’informazione e della comunicazione che permette l’accesso a contenuti degradanti potenzialmente nocivi a carattere sessuale o violento.

Capitolo IV – Protezione e sostegno

Articolo 18 – Obblighi generali

Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza.
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente al loro diritto interno, per garantire che esistano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi statali competenti, comprese le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri, le autorità incaricate dell’applicazione della legge, le autorità locali e regionali, le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni o entità competenti, al fine di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso riferendosi ai servizi di supporto generali e specializzati di cui agli articoli 20 e 22 della presente Convenzione.
Le Parti si accertano che le misure adottate in virtù del presente capitolo:
siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima;
siano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra vittime, autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale;
mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria;
mirino ad accrescere l’autonomia e l’indipendenza economica delle donne vittime di violenze;
consentano, se del caso, di disporre negli stessi locali di una serie di servizi di protezione e di supporto;
soddisfino i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di violenze e siano loro accessibili.
La messa a disposizione dei servizi non deve essere subordinata alla volontà della vittima di intentare un procedimento penale o di testimoniare contro ogni autore di tali reati.
Le Parti adottano misure adeguate per garantire protezione consolare o di altro tipo e sostegno ai loro cittadini e alle altre vittime che hanno diritto a tale protezione, conformemente ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale.

Articolo 19 – Informazione

Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo che consentano alle vittime di ottenere un’informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno e le misure legali disponibili in una lingua che comprendono.

Articolo 20 – Servizi di supporto generali

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi destinati a facilitare il loro recupero. Tali misure includeranno, se necessario, dei servizi quali le consulenze legali e un sostegno psicologico, un’assistenza finanziaria, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro.
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi sanitari e sociali, che tali servizi dispongano di risorse adeguate e di figure professionali adeguatamente formate per fornire assistenza alle vittime e indirizzarle verso i servizi appropriati.

Articolo 21 – Assistenza in materia di denunce individuali/collettive

Le Parti vigilano affinché le vittime possano usufruire di informazioni sui meccanismi regionali e internazionali disponibili per le denunce individuali o collettive e vi abbiano accesso. Le Parti promuovono la messa a disposizione delle vittime di un supporto sensibile e ben informato per aiutarle a sporgere denuncia.

Articolo 22 – Servizi di supporto specializzati

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire o, se del caso, predisporre, secondo una ripartizione geografica appropriata, dei servizi di supporto immediato specializzati, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
Le Parti forniscono o predispongono dei servizi di supporto specializzati per tutte le donne vittime di violenza e i loro bambini.

Articolo 23 – Case rifugio

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime, in particolare le donne e i loro bambini, e per aiutarle in modo proattivo.

Articolo 24 – Linee telefoniche di sostegno

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire a livello nazionale apposite linee telefoniche gratuite di assistenza continua, operanti 24 ore su 24, sette giorni alla settimana, destinate a fornire alle persone che telefonano, in modo riservato o nel rispetto del loro anonimato, delle consulenze su tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione.

Articolo 25 – Supporto alle vittime di violenza sessuale

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di centri di prima assistenza adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente, per le vittime di stupri e di violenze sessuali, che possano proporre una visita medica e una consulenza medico-legale, un supporto per superare il trauma e dei consigli.

Articolo 26 – Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza

Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell’ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione.
Le misure adottate conformemente al presente articolo comprendono le consulenze psicosociali adattate all’età dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione e tengono debitamente conto dell’interesse superiore del minore.

Articolo 27 – Segnalazioni

Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare qualsiasi persona che sia stata testimone di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, o che abbia ragionevoli motivi per ritenere che tale atto potrebbe essere commesso, o che si possano temere nuovi atti di violenza, a segnalarlo alle organizzazioni o autorità competenti.

Articolo 28 – Segnalazioni da parte delle figure professionali

Le Parti adottano le misure necessarie per garantire che le norme sulla riservatezza imposte dalla loro legislazione nazionale a certe figure professionali non costituiscano un ostacolo alla loro possibilità, in opportune condizioni, di fare una segnalazione alle organizzazioni o autorità competenti, qualora abbiano ragionevoli motivi per ritenere che sia stato commesso un grave atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione o che si possano temere nuovi gravi atti di violenza.

Capitolo V – Diritto sostanziale

Articolo 29 – Procedimenti e vie di ricorso in materia civile

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire alle vittime adeguati mezzi di ricorso civili nei confronti dell’autore del reato.
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente ai principi generali del diritto internazionale, per fornire alle vittime adeguati risarcimenti civili nei confronti delle autorità statali che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o di protezione nell’ambito delle loro competenze.

Articolo 30 – Risarcimenti

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano il diritto di richiedere un risarcimento agli autori di qualsiasi reato previsto dalla presente Convenzione.
Un adeguato risarcimento da parte dello Stato è accordato a coloro che abbiano subito gravi pregiudizi all’integrità fisica o alla salute, se la riparazione del danno non è garantita da altre fonti, in particolare dall’autore del reato, da un’assicurazione o dai servizi medici e sociali finanziati dallo Stato. Ciò non preclude alle Parti la possibilità di richiedere all’autore del reato il rimborso del risarcimento concesso, a condizione che la sicurezza della vittima sia pienamente presa in considerazione.
Le misure adottate conformemente al paragrafo 2 devono garantire che il risarcimento sia concesso entro un termine ragionevole.

Articolo 31 – Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza

1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l’esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

Articolo 32 – Conseguenze civili dei matrimoni forzati

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i matrimoni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima.

Articolo 33 – Violenza psicologica

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l’integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce.

Articolo 34 – Atti persecutori (Stalking)

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un’altra persona, portandola a temere per la propria incolumità.

Articolo 35 – Violenza fisica

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il comportamento intenzionale di chi commette atti di violenza fisica nei confronti di un’altra persona.

Articolo 36 – Violenza sessuale, compreso lo stupro

Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali:
– atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un’altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;

– altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso;

– il fatto di costringere un’altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo.

Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto.
Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le disposizioni del paragrafo 1 si applichino anche agli atti commessi contro l’ex o l’attuale coniuge o partner, quale riconosciuto dalla legislazione nazionale.

Articolo 37 – Matrimonio forzato

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l’atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio.
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l’inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio.

Articolo 38 – Mutilazioni genitali femminili

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:

l’escissione, l’infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride;
costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato al punto a, o fornirle i mezzi a tale fine;
indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato al punto a.

Articolo 39 – Aborto forzato e sterilizzazione forzata

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:

praticare un aborto su una donna senza il suo preliminare consenso informato;
praticare un intervento chirurgico che abbia lo scopo e l’effetto di interrompere definitivamente la capacità riproduttiva di una donna senza il suo preliminare consenso informato o la sua comprensione della procedura praticata.

Articolo 40 – Molestie sessuali

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali.

Articolo 41 – Favoreggiamento o complicità e tentativo

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente il favoreggiamento o la complicità intenzionali in ordine alla commissione dei reati di cui agli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione.
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i tentativi intenzionali di commissione dei reati di cui agli articoli 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione.

Articolo 42 – Giustificazione inaccettabile dei reati, compresi quelli commessi in nome del cosiddetto “onore”

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che nei procedimenti penali intentati a seguito della commissione di qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto “onore” non possano essere addotti come scusa per giustificare tali atti. Rientrano in tale ambito, in particolare, le accuse secondo le quali la vittima avrebbe trasgredito norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali riguardanti un comportamento appropriato.
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, qualora un bambino sia stato istigato da una persona a compiere un atto di cui al paragrafo 1, non sia per questo diminuita la responsabilità penale della suddetta persona per gli atti commessi.

Articolo 43 – Applicazione dei reati

I reati previsti ai sensi della presente Convenzione si applicano a prescindere dalla natura del rapporto tra la vittima e l’autore del reato.

Articolo 44 – Giurisdizione

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione competente per qualsiasi reato previsto ai sensi della presente Convenzione quando il reato è commesso:
a)sul loro territorio; o
b)a bordo di una nave battente la loro bandiera; o
c)a bordo di un velivolo immatricolato secondo le loro disposizioni di legge; o
d)da uno loro cittadino; o
e)da una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.
Le Parti adottano tutte le misure legislative o di altro tipo appropriate per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione quando il reato è commesso contro un loro cittadino o contro una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.
Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro competenza non sia subordinata alla condizione che i fatti siano perseguibili penalmente sul territorio in cui sono stati commessi.
Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro competenza riguardante i commi d. ed e. del precedente paragrafo 1 non sia subordinata alla condizione che il procedimento penale possa unicamente essere avviato a seguito della denuncia della vittima del reato, o di un’azione intentata dallo Stato del luogo dove è stato commesso il reato.
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione, nei casi in cui il presunto autore del reato si trovi sul loro territorio e non possa essere estradato verso un’altra Parte unicamente in base alla sua nazionalità.
Quando più Parti rivendicano la loro competenza riguardo a un reato che si presume stabilito conformemente alla presente Convenzione, le Parti interessate si concertano, se lo ritengono opportuno, per determinare quale sia la giurisdizione più appropriata per procedere penalmente.
Fatte salve le disposizioni generali di diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata da una delle Parti conformemente al proprio diritto interno.

Articolo 45 – Sanzioni e misure repressive

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravità. Tali sanzioni includono, se del caso, pene privative della libertà e che possono comportare l’estradizione.
Le Parti possono adottare altre misure nei confronti degli autori dei reati, quali:
il monitoraggio, o la sorveglianza della persona condannata;
la privazione della patria podestà, se l’interesse superiore del bambino, che può comprendere la sicurezza della vittima, non può essere garantito in nessun altro modo.

Articolo 46 – Circostanze aggravanti

Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che le seguenti circostanze, purché non siano già gli elementi costitutivi del reato, possano, conformemente alle disposizioni pertinenti del loro diritto nazionale, essere considerate come circostanze aggravanti nel determinare la pena per i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione:

il reato è stato commesso contro l’attuale o l’ex coniuge o partner, come riconosciuto dal diritto nazionale, da un membro della famiglia, dal convivente della vittima, o da una persona che ha abusato della propria autorità;
il reato, o i reati connessi, sono stati commessi ripetutamente;
il reato è stato commesso contro una persona in circostanze di particolare vulnerabilità;
il reato è stato commesso su un bambino o in presenza di un bambino;
il reato è stato commesso da due o più persone che hanno agito insieme;
il reato è stato preceduto o accompagnato da una violenza di estrema gravità;
il reato è stato commesso con l’uso o con la minaccia di un’arma;
il reato ha provocato gravi danni fisici o psicologici alla vittima;
l’autore era stato precedentemente condannato per reati di natura analoga.

Articolo 47 – Condanne pronunciate sul territorio di un’altra Parte contraente

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevedere la possibilità di prendere in considerazione, al momento della decisione relativa alla pena, le condanne definitive pronunciate da un’altra Parte contraente in relazione ai reati previsti in base alla presente Convenzione.

Articolo 48 – Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a garantire che, se viene inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacità del condannato di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima.

Capitolo VI – Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive

Articolo 49 – Obblighi generali

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le indagini e i procedimenti penali relativi a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione siano avviati senza indugio ingiustificato, prendendo in considerazione i diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale.
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo, in conformità con i principi fondamentali in materia di diritti umani e tenendo conto della comprensione della violenza di genere, per garantire indagini e procedimenti efficaci nei confronti dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

Articolo 50 – Risposta immediata, prevenzione e protezione

Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le autorità incaricate dell’applicazione della legge affrontino in modo tempestivo e appropriato tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, offrendo una protezione adeguata e immediata alle vittime.
Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le autorità incaricate dell’applicazione della legge operino in modo tempestivo e adeguato in materia di prevenzione e protezione contro ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso utilizzando misure operative di prevenzione e la raccolta delle prove.

Articolo 51 – Valutazione e gestione dei rischi

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire alle autorità competenti di valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno.
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la valutazione di cui al parafrafo 1 prenda in considerazione, in tutte le fasi dell’indagine e dell’applicazione delle misure di protezione, il fatto che l’autore di atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione possieda, o abbia accesso ad armi da fuoco.

Articolo 52 – Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le autorità competenti si vedano riconosciuta la facoltà di ordinare all’autore della violenza domestica, in situazioni di pericolo immediato, di lasciare la residenza della vittima o della persona in pericolo per un periodo di tempo sufficiente e di vietargli l’accesso al domicilio della vittima o della persona in pericolo o di impedirgli di avvicinarsi alla vittima. Le misure adottate in virtù del presente articolo devono dare priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo.

Articolo 53 – Ordinanze di ingiunzione o di protezione

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione possano essere ottenute dalle vittime di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione di cui al paragrafo 1 siano:
concesse per una protezione immediata e senza oneri amministrativi o finanziari eccessivi per la vittima;
emesse per un periodo specificato o fino alla loro modifica o revoca;
ove necessario, decise ex parte con effetto immediato;
disponibili indipendentemente, o contestualmente ad altri procedimenti giudiziari;
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violazione delle ordinanze di ingiunzione o di protezione emesse ai sensi del paragrafo 1 sia oggetto di sanzioni penali o di altre sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 54 – Indagini e prove

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che in qualsiasi procedimento civile o penale, le prove relative agli antecedenti sessuale e alla condotta della vittima siano ammissibili unicamente quando sono pertinenti e necessarie.

Articolo 55 – Procedimenti d’ufficio e ex parte

Le Parti si accertano che le indagini e i procedimenti penali per i reati stabiliti ai sensi degli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione non dipendano interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato è stato commesso in parte o in totalità sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l’accusa o ritirare la denuncia.
Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire, conformemente alle condizioni previste dal loro diritto interno, la possibilità per le organizzazioni governative e non governative e per i consulenti specializzati nella lotta alla violenza domestica di assistere e/o di sostenere le vittime, su loro richiesta, nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari relativi ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

Articolo 56 – Misure di protezione

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari, in particolare:
a garantendo che siano protette, insieme alle loro famiglie e ai testimoni, dal rischio di intimidazioni, rappresaglie e ulteriori vittimizzazioni;

b garantendo che le vittime siano informate, almeno nei casi in cui esse stesse e la loro famiglia potrebbero essere in pericolo, quando l’autore del reato dovesse evadere o essere rimesso in libertà in via temporanea o definitiva;

c informandole, nelle condizioni previste dal diritto interno, dei loro diritti e dei servizi a loro disposizione e dell’esito della loro denuncia, dei capi di accusa, dell’andamento generale delle indagini o del procedimento, nonché del loro ruolo nell’ambito del procedimento e dell’esito del giudizio;

d offrendo alle vittime, in conformità con le procedure del loro diritto nazionale, la possibilità di essere ascoltate, di fornire elementi di prova e presentare le loro opinioni, esigenze e preoccupazioni, direttamente o tramite un intermediario, e garantendo che i loro pareri siano esaminati e presi in considerazione;

e fornendo alle vittime un’adeguata assistenza, in modo che i loro diritti e interessi siano adeguatamente rappresentati e presi in considerazione;

f garantendo che possano essere adottate delle misure per proteggere la vita privata e l’immagine della vittima;

g assicurando, ove possibile, che siano evitati i contatti tra le vittime e gli autori dei reati all’interno dei tribunali e degli uffici delle forze dell’ordine;

h fornendo alle vittime, quando sono parti del processo o forniscono delle prove, i servizi di interpreti indipendenti e competenti;

i consentendo alle vittime di testimoniare in aula, secondo le norme previste dal diritto interno, senza essere fisicamente presenti, o almeno senza la presenza del presunto autore del reato, grazie in particolare al ricorso a tecnologie di comunicazione adeguate, se sono disponibili.

Un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne e di violenza domestica, deve, se necessario, usufruire di misure di protezione specifiche, che prendano in considerazione il suo interesse superiore.

Articolo 57 – Gratuito patrocinio

Le Parti garantiscono che le vittime abbiano diritto all’assistenza legale e al gratuito patrocinio alle condizioni previste dal diritto interno.

Articolo 58 – Prescrizione

Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un’azione penale relativa ai reati di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionale alla gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo avere raggiunto la maggiore età.

Capitolo VII – Migrazione e asilo

Articolo 59 – Status di residente

Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le vittime, il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, in situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo di soggiorno, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione. Le condizioni per il rilascio e la durata del titolo autonomo di soggiorno sono stabilite conformemente al diritto nazionale.
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime possano ottenere la sospensione delle procedure di espulsione avviate perché il loro status di residente dipendeva da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, al fine di consentire loro di chiedere un titolo autonomo di soggiorno.
Le Parti rilasciano un titolo di soggiorno rinnovabile alle vittime, in una o in entrambe le seguenti situazioni:
quando l’autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario in considerazione della loro situazione personale;
quando l’autorità competente ritene che il loro soggiorno sia necessario per la loro collaborazione con le autorità competenti nell’ambito di un’indagine o di procedimenti penali.
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un matrimonio forzato condotte in un altro paese al fine di contrarre matrimonio, e che abbiano perso di conseguenza il loro status di residente del paese in cui risiedono normalmente, possano recuperare tale status.

Articolo 60 – Richieste di asilo basate sul genere

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell’articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare / sussidiaria.
Le Parti si accertano che un’interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione è basato su uno o più di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti applicabili.
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per sviluppare procedure di accoglienza sensibili al genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo, nonché linee guida basate sul genere e procedure di asilo sensibili alle questioni di genere, compreso in materia di concessione dello status di rifugiato e di richiesta di protezione internazionale.

Articolo 61 – Diritto di non-respingimento

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per il rispetto del principio di non-respingimento, conformemente agli obblighi esistenti derivanti dal diritto internazionale.
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime della violenza contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro status o dal loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso un paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti.

Capitolo VIII – Cooperazione internazionale

Articolo 62 – Principi generali

Le Parti cooperano, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, e nel rispetto dell’applicazione degli strumenti internazionali e regionali relativi alla cooperazione in materia civile e penale, nonché degli accordi stipulati sulla base di disposizioni legislative uniformi o di reciprocità e della propria legislazione nazionale, nel modo più ampio possibile, al fine di:
a) prevenire, combattere e perseguire tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione;

b) proteggere e assistere le vittime;

c) condurre indagini o procedere penalmente per i reati previsti sulla base della presente Convenzione;

d) applicare le pertinenti sentenze civili e penali pronunciate dalle autorità giudiziarie delle Parti, ivi comprese le ordinanze di protezione.

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un reato determinato ai sensi della presente Convenzione e commesso sul territorio di una Parte diversa da quella in cui risiedono possano presentare denuncia presso le autorità competenti del loro Stato di residenza.
Se una Parte che subordina all’esistenza di un trattato la mutua assistenza giudiziaria in materia penale, l’estradizione o l’esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate da un’altra Parte contraente alla presente Convenzione riceve una richiesta di cooperazione in materia giudiziaria da una Parte con la quale non ha ancora concluso tale trattato, può considerare la presente Convenzione come la base giuridica per la mutua assistenza in materia penale, di estradizione, di esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate dall’altra Parte riguardanti i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.
Le Parti si sforzano di integrare, se del caso, la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nei programmi di assistenza allo sviluppo condotti a favore di paesi terzi, compresa la conclusione di accordi bilaterali e multilaterali con paesi terzi, al fine di facilitare la protezione delle vittime, conformemente all’articolo 18, paragrafo 5.

Articolo 63 – Misure relative alle persone in pericolo

Quando una Parte, sulla base delle informazioni a sua disposizione, ha seri motivi di pensare che una persona possa essere esposta in modo immediato al rischio di subire uno degli atti di violenza di cui agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sul territorio di un’altra Parte, la Parte che dispone di tale informazione è incoraggiata a trasmetterla senza indugio all’altra Parte, al fine di garantire che siano prese le misure di protezione adeguate. Tale informazione deve includere, se del caso, delle indicazioni sulle disposizioni di protezione esistenti a vantaggio della persona in pericolo.

Articolo 64 – Informazioni

La Parte richiesta deve rapidamente informare la Parte richiedente dell’esito finale dell’azione intrapresa ai sensi del presente capitolo. La Parte richiesta deve inoltre informare senza indugio la Parte richiedente di qualsiasi circostanza che renda impossibile l’esecuzione dell’azione ipotizzata o che possa ritardarla in modo significativo.
Una Parte può, nei limiti delle disposizioni del suo diritto interno, senza richiesta preliminare, trasferire a un’altra Parte le informazioni ottenute nell’ambito delle proprie indagini, qualora ritenga che la divulgazione di tali informazioni possa aiutare la Parte che le riceve a prevenire i reati penali stabiliti ai sensi della presente Convenzione o ad avviare o proseguire le indagini o i procedimenti relativi a tali reati penali, o che tale divulgazione possa suscitare una richiesta di collaborazione formulata da tale Parte, conformemente al presente capitolo.
Una Parte che riceve delle informazioni conformemente al precedente paragrafo 2 deve comunicarle alle proprie autorità competenti, in modo che possano essere avviati dei procedimenti se sono considerati appropriati, o che tale informazione possa essere presa in considerazione nei procedimenti civili o penali pertinenti.

Articolo 65 – Protezione dei dati

I dati personali sono conservati e utilizzati conformemente agli obblighi assunti dalle Parti alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale (STE n° 108).

Capitolo IX – Meccanismo di controllo

Articolo 66 – Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (di seguito “GREVIO”) è incaricato di vigilare sull’attuazione della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti.
Il GREVIO è composto da un minimo di 10 membri a un massimo di 15 membri, nel rispetto del criterio dell’equilibrio tra i sessi e di un’equa ripartizione geografica e dell’esigenza di competenze multidisciplinari. I suoi membri sono eletti dal Comitato delle Parti tra i candidati designati dalle Parti con un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, e sono scelti tra i cittadini delle Parti.
L’elezione iniziale di 10 membri deve aver luogo entro un anno dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione. L’elezione dei cinque membri supplementari si svolge dopo la venticinquesima ratifica o adesione.
L’elezione dei membri del GREVIO deve essere basata sui seguenti principi:
devono essere selezionati mediante una procedura trasparente tra personalità di elevata moralità, note per la loro competenza in materia di diritti umani, uguaglianza tra i sessi, contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica o assistenza e protezione alle vittime, o devono essere in possesso di una riconosciuta esperienza professionale nei settori oggetto della presente Convenzione;
il GREVIO non può comprendere più di un cittadino del medesimo Stato;
devono rappresentare i principali sistemi giuridici;
devono rappresentare gli organi e i soggetti competenti nel campo della violenza contro le donne e la violenza domestica;
devono partecipare a titolo individuale e devono essere indipendenti e imparziali nell’esercizio delle loro funzioni, e devono rendersi disponibili ad adempiere ai loro compiti in maniera efficace.
La procedura per l’elezione dei membri del GREVIO è determinata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, previa consultazione e unanime consenso delle Parti entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente Convenzione.
Il GREVIO adotta il proprio regolamento interno.
I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi, come stabilito all’articolo 68, paragrafi 9 e 14, godono dei privilegi e immunità previsti nell’allegato alla presente Convenzione.

Articolo 67 – Comitato delle Parti

Il Comitato delle Parti è composto dai rappresentanti delle Parti alla Convenzione.
Il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa. La sua prima riunione deve avere luogo entro un anno dall’entrata in vigore della presente Convenzione, allo scopo di eleggere i membri del GREVIO. Si riunisce successivamente su richiesta di almeno un terzo delle Parti, del Presidente del Comitato delle Parti o del Segretario Generale.
Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 68 – Procedura

Le Parti presentano al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, sulla base di un questionario preparato dal GREVIO, un rapporto sulle misure legislative e di altro tipo destinate a dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, che dovrà essere esaminato da parte del GREVIO.
Il GREVIO esamina il rapporto presentato conformemente al paragrafo 1 con i rappresentanti della Parte interessata.
La procedura di valutazione ulteriore sarà divisa in cicli, la cui durata è determinata dal GREVIO. All’inizio di ogni ciclo, il GREVIO seleziona le disposizioni specifiche sulle quali sarà basata la procedura di valutazione e invia all’uopo un questionario.
Il GREVIO definisce i mezzi adeguati per procedere a tale valutazione. Può in particolare adottare un questionario per ciascuno dei cicli, che serve da base per la valutazione dell’applicazione della Convenzione da parte delle Parti contraenti. Il suddetto questionario è inviato a tutte le Parti. Le Parti rispondono al suddetto questionario e a qualsiasi altra eventuale richiesta di informazioni da parte del GREVIO.
Il GREVIO può ricevere informazioni riguardanti l’attuazione della Convenzione da parte delle ONG e della società civile, nonché dalle istituzioni nazionali di protezione dei diritti umani.
Il GREVIO tiene debitamente conto delle informazioni esistenti disponibili in altri strumenti e organizzazioni internazionali e regionali nei settori che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
Nell’adottare il questionario per ogni ciclo di valutazione, il GREVIO prende in debita considerazione la raccolta dei dati e le ricerche esistenti presso le Parti, quali enunciate all’articolo 11 della presente Convenzione.
Il GREVIO può ricevere informazioni relative all’applicazione della Convenzione da parte del Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, dell’Assemblea parlamentare e di altri organi competenti specializzati del Consiglio Europa, nonché da quelli stabiliti nel quadro di altri strumenti internazionali. Le denunce presentate dinanzi a tali organi e il seguito che viene loro dato sono messi a disposizione del GREVIO.
Il GREVIO può inoltre organizzare, in collaborazione con le autorità nazionali e con l’assistenza di esperti nazionali indipendenti, delle visite nei paesi interessati, se le informazioni ricevute sono insufficienti o nei casi previsti al paragrafo 14. Nel corso di queste visite, il GREVIO può farsi assistere da specialisti in settori specifici.
Il GREVIO elabora una bozza di rapporto contenente la propria analisi sull’applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce la procedura di valutazione, nonché i suoi suggerimenti e le sue proposte riguardanti il modo in cui la Parte interessata può trattare i problemi individuati. Tale bozza di rapporto è trasmessa alla Parte oggetto della valutazione perché formuli i propri commenti, che sono presi in considerazione dal GREVIO quando adotta il suo rapporto.
Sulla base di tutte le informazioni e dei commenti delle Parti, il GREVIO adotta il proprio rapporto e le proprie conclusioni in merito alle misure adottate dalla Parte interessata per attuare le disposizioni della presente Convenzione. Questo rapporto e le conclusioni sono inviati alla Parte interessata e al Comitato delle Parti. Il rapporto e le conclusioni del GREVIO sono resi pubblici non appena adottati, accompagnati dagli eventuali commenti della Parte interessata.
Fatte salve le procedure di cui ai precedenti paragrafi da 1 a 8, il Comitato delle Parti può adottare, sulla base del rapporto e delle conclusioni del GREVIO, delle raccomandazioni rivolte alla suddetta Parte (a) riguardanti le misure da adottare per dare attuazione alle conclusioni del GREVIO, se necessario fissando una data per la presentazione delle informazioni sulla loro attuazione, e (b) miranti a promuovere la cooperazione con la suddetta Parte per un’adeguata applicazione della presente Convenzione.
Se il GREVIO riceve informazioni attendibili indicanti una situazione in cui i problemi rilevati richiedono un’attenzione immediata per prevenire o limitare la portata o il numero di gravi violazioni della Convenzione, può domandare la presentazione urgente di un rapporto speciale sulle misure adottate per prevenire una forma di violenza sulle donne grave, diffusa o ricorrente.
Il GREVIO può, tenendo conto delle informazioni presentate dalla Parte interessata e di ogni altra informazione attendibile, designare uno o più membri incaricati di condurre un’indagine e di presentargli con urgenza un rapporto. Se necessario, e con il consenso della Parte, tale indagine può includere una visita sul suo territorio.
Dopo avere esaminato le conclusioni relative all’indagine di cui al paragrafo 14, il GREVIO trasmette tali risultati alla Parte interessata e, se del caso, al Comitato delle Parti e al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, accompagnati da qualsiasi altra osservazione e raccomandazione.

Articolo 69 – Raccomandazioni generali

Il GREVIO può adottare, ove opportuno, raccomandazioni di carattere generale sull’applicazione della presente Convenzione.

Articolo 70 – Partecipazione dei Parlamenti al controllo

I parlamenti nazionali sono invitati a partecipare al controllo delle misure adottate per l’attuazione della presente Convenzione.
Le Parti presentano i rapporti del GREVIO ai loro Parlamenti nazionali.
L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa è invitata a fare regolarmente un bilancio dell’applicazione della presente Convenzione.

Capitolo X – Relazioni con altri strumenti internazionali

Articolo 71 – Relazioni con altri strumenti internazionali

La presente Convenzione non pregiudica gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali di cui le Parti alla presente Convenzione sono parte contraente o lo diventeranno in futuro e che contengono disposizioni relative alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione.
Le Parti alla presente Convenzione possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione, al fine di integrarne o rafforzarne le disposizioni o di facilitare l’applicazione dei principi in essa sanciti.

Capitolo XI – Emendamenti alla Convenzione

Articolo 72 – Emendamenti

Ogni emendamento alla presente Convenzione, proposto da una Parte, deve essere comunicato al Segretario Generale del Consiglio d’Europa e trasmesso da quest’ultimo agli Stati membri del Consiglio d’Europa, a ogni Stato firmatario, a ogni Parte, all’Unione europea, a ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 75, nonché a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 76.
Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa esamina l’emendamento proposto e, dopo avere consultato le Parti alla Convenzione che non sono membri del Consiglio d’Europa, può adottare l’emendamento con la maggioranza prevista all’Articolo 20.d dello statuto del Consiglio d’Europa.
Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al paragrafo 2 del presente articolo è trasmesso alle Parti per accettazione.
Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 2 entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data in cui tutte le Parti hanno informato il Segretario Generale della loro accettazione.

Capitolo XII – Clausole finali

Articolo 73 – Effetti della Convenzione

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di diritto interno e di altri strumenti internazionali vincolanti già in vigore o che possono entrare in vigore, in base ai quali sono o sarebbero riconosciuti dei diritti più favorevoli per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica.

Articolo 74 – Composizione delle controversie

In caso di controversia tra le Parti circa l’applicazione o l’interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti si adopereranno anzitutto per trovare una soluzione mediante negoziato, conciliazione, arbitrato, o qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta.
Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa può stabilire delle procedure per la composizione delle controversie che potranno essere utilizzate dalle Parti, se vi consentono.

Articolo 75 – Firma ed entrata in vigore

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e dell’Unione europea.
La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui 10 firmatari, di cui almeno otto Stati membri del Consiglio d’Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo 2.
Se uno Stato di cui al paragrafo 1 o l’Unione europea esprime ulteriormente il proprio consenso a essere vincolato dalla Convenzione, quest’ultima entrerà in vigore, nei suoi confronti, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 76 – Adesione alla Convenzione

Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, dopo avere consultato le Parti alla presente Convenzione e averne ottenuto l’unanime consenso, può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d’Europa che non abbia partecipato all’elaborazione della convenzione ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa con la maggioranza prevista all’articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d’Europa, e all’unanimità dei rappresentanti delle Parti contraenti con diritto di sedere in seno al Comitato dei Ministri.
Nei confronti di ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Articolo 77 – Applicazione territoriale

Ogni Stato o l’Unione europea, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, potrà indicare il territorio o i territori cui si applicherà la presente Convenzione.
Ciascuna Parte potrà, in qualsiasi momento successivo e mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio specificato in tale dichiarazione, di cui curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzata ad assumere impegni. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata nei confronti di ogni territorio specificato nella suddetta dichiarazione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del ricevimento di tale notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 78 – Riserve

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione, salvo quelle previste ai successivi paragrafi 2 e 3.
Ogni Stato o l’Unione europea può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, precisare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze le disposizioni enunciate nei seguenti articoli:
Articolo 30, paragrafo 2;
Articolo 44, paragrafi 1.e, 3 e 4;
Articolo 55, paragrafo 1 esaminato insieme all’Articolo 35 per quanto riguarda i reati minori;
Articolo 58 esaminato insieme agli Articoli 37, 38 e 39;
Articolo 59.
Ogni Stato o l’Unione europea può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, precisare che si riserva il diritto di prevedere sanzioni non penali, invece di imporre sanzioni penali, per i comportamenti di cui agli articoli 33 e 34.
Ogni Parte può ritirare in tutto o in parte una riserva mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Il ritiro avrà effetto a partire dalla data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale.

Articolo 79 – Validità ed esame delle riserve

Le riserve previste all’articolo 78, paragrafi 2 e 3 sono valide per un periodo di cinque anni a partire dal primo giorno dell’entrata in vigore della Convenzione per la Parte interessata. Tali riserve possono tuttavia essere rinnovate per periodi di uguale durata.
Diciotto mesi prima della scadenza della riserva, il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notifica tale scadenza alla Parte interessata. Tre mesi prima della data della scadenza, la Parte deve comunicare al Segretario Generale la sua intenzione di mantenere, modificare o ritirare la riserva. In assenza di tale comunicazione, il Segretario Generale informa la Parte che la sua riserva si intende automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi. Se la Parte interessata non notifica prima della scadenza di tale termine la sua intenzione di mantenere o modificare la propria riserva, questa è considerata sciolta.
La Parte che ha formulato una riserva conformemente all’Articolo 78, paragrafi 2 e 3, deve fornire, prima di rinnovarla, o su richiesta, delle spiegazioni al GREVIO in merito ai motivi che ne giustificano il mantenimento.

Articolo 80 – Denuncia

Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Tale denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 81 – Notifica

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli Stati non membri del Consiglio d’Europa che abbiano partecipato all’elaborazione della presente Convenzione, a ogni firmatario, a ogni Parte, all’Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:

a) ogni firma;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli Articoli 75 e 76;

d) ogni emendamento adottato conformemente all’Articolo 72 e la data della sua entrata in vigore;

e) ogni riserva e ritiro di riserva formulati conformemente all’Articolo 78;

f )ogni denuncia presentata conformemente all’Articolo 80;

g) ogni altro atto, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Istanbul, l’11 maggio 2011, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà una copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d’Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all’elaborazione della presente Convenzione, all’Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderirvi.

Allegato – Privilegi e immunità (Articolo 66)

1 Il presente allegato si applica ai membri del GREVIO citati all’Articolo 66 della Convenzione, come pure agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi. Ai fini del presente allegato, l’espressione “altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese” comprende gli esperti nazionali indipendenti e gli specialisti di cui all’Articolo 68, paragrafo 9 della Convenzione, i funzionari del Consiglio d’Europa e gli interpreti reclutati dal Consiglio d’Europa che accompagnano il GREVIO nel corso delle sue visite nel paese.

2 I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese, nell’esercizio delle loro funzioni legate alla preparazione e all’esecuzione delle visite e del seguito che verrà loro dato, nonché dei viaggi collegati a tali funzioni, godranno dei seguenti privilegi e immunità:

a immunità dall’arresto o dalla detenzione e dal sequesto del loro bagaglio personale e immunità da ogni procedimento legale, di qualsiasi tipo, per le parole o gli scritti e gli atti da loro compiuti in veste ufficiale;

b esenzione da eventuali restrizioni alla loro libertà di movimento relativa all’uscita e all’ingresso nel loro paese di residenza e all’ingresso e all’uscita dal paese in cui esercitano le loro funzioni, e da ogni formalità di registrazione degli stranieri nei paesi visitati o attraversati nell’esercizio delle loro funzioni.

3 Nel corso dei viaggi effettuati nell’esercizio delle loro funzioni, saranno accordate ai membri del GREVIO e agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese le stesse agevolazioni in materia di dogana e di controllo dei cambi concesse ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea.

4 I documenti relativi alla valutazione dell’applicazione della Convenzione trasportati dai membri del GREVIO e dagli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese sono inviolabili nella misura in cui riguardano l’attività del GREVIO. Nessuna misura di intercettazione o di censura potrà essere applicata alla corrispondenza ufficiale del GREVIO o alle comunicazioni ufficiali dei membri del GREVIO e degli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese.

5 Al fine di garantire ai membri del GREVIO e agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese una completa libertà di parola e una completa indipendenza nello svolgimento delle loro funzioni, l’immunità da procedimenti legali rispetto alle parole pronunciate o agli scritti e a tutti gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni continuerà ad essere accordata anche allo scadere del loro mandato.

6 I privilegi e le immunità sono concessi alle persone di cui al paragrafo 1 del presente allegato non per loro vantaggio personale, bensì per garantire l’esercizio indipendente delle loro funzioni nell’interesse del GREVIO. La revoca delle immunità concesse alle persone di cui al paragrafo 1 del presente allegato è pronunciata dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa, in tutti i casi in cui, a suo parere, l’immunità potrebbe ostacolare il corso della giustizia e tale immunità potrebbe essere sospesa senza arrecare pregiudizio agli interessi del GREVIO.

Inoltre la Regione Lombardia ha emanato la Legge Regionale n. 11 del 3.07.2012 dedicata agli Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza.

Legge Regionale 3 luglio 2012, n. 11

Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza

(BURL n. 27, suppl. del 06 Luglio 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-07-03;11

 

 

 

Art. 1

(Principi e finalità)

  1. La Regione, nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall’Unione europea, dalla Costituzione, dallo Statuto d’autonomia e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale:

 

  1. a) pone alla base della azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;
  2. b) riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco all’inviolabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde;
  3. c) riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all’integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa;
  4. d) condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all’interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere.

 

 

 

Art. 2

(Obiettivi)

  1. La Regione, in particolare:

 

  1. a) favorisce il diffondersi anche presso le istituzioni scolastiche e universitarie di una cultura a sostegno dei diritti della persona e del rispetto della donna, anche perseguendo una politica di contrasto alla violenza;
  2. b) promuove, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il costante coinvolgimento oltre che la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell’uguaglianza e della solidarietà;
  3. c) favorisce e promuove politiche di prevenzione, protezione, sostegno, tutela, inserimento e reinserimento a favore delle donne vittime di violenza, anche al fine di consentire percorsi di recupero dell’autonomia materiale e psicologica, nonché politiche di sostegno a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici e dei figli minori vittime di violenza assistita ai sensi della presente legge;(1)
  4. d) contribuisce a sostenere la donna che subisce atti o minaccia di violenza, al fine di favorire il recupero dell’autonomia e la riconquista della dignità, dell’integrità fisica e della libertà;
  5. e) tutela, senza distinzione di stato civile, cittadinanza, cultura e religione, la donna, sola o con minori, vittima di violenza o di minaccia di violenza, garantendo soccorso, accoglienza e protezione;
  6. f) riconosce e valorizza, tra gli altri, i modelli culturali, le esperienze di aiuto e mutuo aiuto e le forme di ospitalità autonome fondati sulla solidarietà tra le donne maturata anche nei centri antiviolenza;
  7. g) dà attuazione, per quanto di competenza, al Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking.1 bis. Ai fini della presente legge, per orfani per femminicidio s’intendono gli orfani di donne vittime di omicidio doloso o preterintenzionale per motivi basati sul genere e per orfani per crimini domestici s’intendono gli orfani nel significato di cui all’articolo 6 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici).(2)

 

 

 

 

Art. 3

(Rete regionale antiviolenza)

  1. La rete regionale antiviolenza per l’assistenza e la tutela delle donne, sole o con figli minori o familiari, vittime di violenza è costituita:

 

  1. a) dall’insieme delle unità di offerta, anche sperimentali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario);
  2. b) dai centri antiviolenza operanti presso le strutture di pronto soccorso delle ASST e delle fondazioni IRCCS;(3)
  3. c) dai centri antiviolenza, dalle case rifugio e dalle case di accoglienza promossi da:(3)

1) enti locali in forma singola o associata;

2) organizzazioni, fondazioni e associazioni operanti nel settore del sostegno e aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato sulla violenza contro le donne;

3) soggetti di cui ai numeri 1) e 2) di concerto, d’intesa o in forma consorziata.2.  I soggetti che compongono la rete svolgono, anche in modo disgiunto, interventi destinati a:

 

  1. a) offrire ascolto, accoglienza, consulenza e assistenza legale, supporto psicologico e specialistico, anche al fine di consentire percorsi di uscita dalla violenza, inserimento o reinserimento sociale e lavorativo;
  2. b) garantire protezione e ospitalità e le diverse forme di residenza a donne in difficoltà, sole o con figli minori;
  3. c) prestare aiuto e assistenza psicologica in raccordo con le strutture ospedaliere;
  4. d) svolgere attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza, in particolare contro le donne, anche con riferimento alle attività di cui all’articolo 9. La Regione promuove la stipulazione di protocolli di intesa con gli enti pubblici, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, la direzione scolastica regionale, gli uffici scolastici provinciali, le forze dell’ordine, l’autorità giudiziaria e l’amministrazione penitenziaria e ogni altro soggetto che opera nel campo della protezione e tutela delle donne vittime di violenza.
  5. La Regione può stipulare protocolli di intesa con gli ordini degli avvocati per favorire l’assistenza legale gratuita a favore delle donne vittime di violenza.
  6. La Regione può promuovere e favorire la costituzione di nuove strutture che svolgono le attività di cui al comma 2.
  7. E’ istituito con deliberazione della Giunta regionale l’albo dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza di cui al comma 1, lettere b) e c). Con la medesima deliberazione, sentiti il Tavolo di cui all’articolo 5 e la commissione consiliare competente, sono definiti i requisiti e le procedure di iscrizione, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dell’albo.(4)

 

 

 

 

Art. 4

(Piano regionale quadriennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne)

  1. La Regione, in coerenza con le finalità e gli obiettivi della presente legge, al fine di garantire l’efficacia, l’omogeneità sul territorio e l’attuazione integrata degli interventi, adotta il Piano regionale quadriennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, di seguito denominato Piano quadriennale.
  2. Il Piano quadriennale definisce le linee programmatiche di azione e gli obiettivi specifici e individua, nell’ambito delle politiche di sensibilizzazione e prevenzione, di protezione, sostegno e reinserimento delle vittime, di formazione e monitoraggio del fenomeno, le priorità e i criteri di realizzazione degli interventi.
  3. Il Piano quadriennale è approvato dal Consiglio, su proposta della Giunta e sentito il Tavolo di cui all’articolo 5.

 

 

 

 

Art. 5

(Coordinamento della rete e Tavolo permanente)

  1. La Regione svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento della rete regionale antiviolenza ed esercita nei confronti dei soggetti aderenti alla rete di cui all’articolo 3, comma 1, le funzioni di cui all’articolo 11 della l.r. 3/2008 con riferimento, in particolare, alla promozione e al sostegno della sperimentazione di unità d’offerta innovative di cui all’articolo 11, comma 1, lettera w) della l.r. 3/2008.
  2. I comuni concorrono al raggiungimento degli obiettivi della presente legge esercitando le funzioni di cui all’articolo 13 della l.r. 3/2008 e in particolare favorendo la sperimentazione e lo sviluppo di unità di offerta sociale, anche innovative, promuovendo, in coerenza con il principio di sussidiarietà, la partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), della l.r. 3/2008.
  3. Al fine di promuovere l’integrazione delle politiche sociali e sociosanitarie di cui alla presente legge con le politiche dell’educazione, della formazione, del lavoro, della casa, della tutela della sicurezza, è costituito presso la Regione, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne quale sede di consultazione e confronto, anche sulla programmazione e pianificazione degli interventi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9.
  4. La Regione, previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce i criteri di composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento del Tavolo. Almeno il 50 per cento dei componenti del Tavolo è individuato tra i soggetti di cui all’articolo 10, comma 3, lettere b) e c).

 

 

 

 

Art. 6

(Interventi di sensibilizzazione e prevenzione)

  1. La Regione:

 

  1. a) promuove e sostiene iniziative e interventi che prevengono la violenza contro le donne, diffondono la cultura della legalità ed educano al rispetto dei diritti della persona, anche attraverso la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e il coinvolgimento di enti e organismi istituzionali e di altri soggetti che operano per le finalità della presente legge, nonché dei mezzi di informazione;
  2. b) promuove, all’interno del sistema scolastico e formativo, iniziative di sensibilizzazione sul tema dell’affettività, della relazione improntata al reciproco rispetto e del contrasto della violenza, con particolare attenzione a quella familiare, mediante incontri informativi e campagne di prevenzione mirate per gli alunni delle diverse fasce scolastiche;
  3. c) individua azioni coordinate tra istituzioni, soggetti non profit, associazioni, istituzioni scolastiche e formative, al fine di migliorare la comprensione del fenomeno della violenza contro le donne e i minori e per concorrere alla formazione di una cultura del rispetto della donna;
  4. d) promuove iniziative di sensibilizzazione volte a tutelare l’immagine della donna, in particolare, nell’ambito della comunicazione mediatica e pubblicitaria.

 

 

 

Art. 7

(Interventi di protezione, sostegno e reinserimento delle vittime)

  1. La Regione promuove interventi a favore delle donne vittime di violenza, sole o con figli minori, attraverso il sostegno a progetti antiviolenza finalizzati all’accoglienza e al superamento delle conseguenze determinate dalla violenza o dal maltrattamento, secondo i criteri individuati nel Piano quadriennale.
  2. I progetti antiviolenza possono prevedere:

 

  1. a) progetti personalizzati di uscita dalla violenza o dal maltrattamento volti al superamento della situazione di disagio e al recupero dell’autonomia;
  2. b) progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture di pronto intervento, case rifugio e comunità di accoglienza quali strutture di ospitalità temporanea, forme di ospitalità autonome anche basate sulla solidarietà tra le donne, rivolti alle donne sole o con figli minori che si trovano in situazioni di pericolo per l’incolumità psichica e fisica propria e dei figli minori e per garantire insieme a un domicilio temporaneo sicuro un progetto personalizzato complessivo, teso all’inclusione sociale e che comprenda la necessaria assistenza psicologica delle donne o di eventuali figli;
  3. c) progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture alloggio temporanee, individuali e collettive, nelle quali possono essere ospitate anche donne sole o con figli minori che, nella fase successiva a quella di pericolo per l’incolumità propria e dei figli minori, necessitino di un periodo di tempo determinato per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l’autonomia abitativa.

 

 

 

Art. 7 bis

(Interventi a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici e dei figli minori vittime di violenza assistita)(5)

  1. La Regione promuove, per finalità di sostegno, interventi anche di carattere finanziario a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici di età non superiore a ventisei anni e dei figli minori vittime di violenza assistita.

 

 

 

 

Art. 8

(Formazione)

  1. La Regione promuove e favorisce:

 

  1. a) percorsi di formazione e aggiornamento rivolti agli operatori sanitari e sociali, alla polizia locale e a tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di contrastare e prevenire la violenza contro le donne, al fine di fornire un’adeguata preparazione per riconoscere il fenomeno ed evitarne le ulteriori conseguenze lesive, gestire il rapporto con le donne vittime di violenza e la loro presa in carico sin dal primo contatto, offrire informazioni e assistenza nella fase di denuncia e in quella di reinserimento;
  2. b) la stipulazione di protocolli con la direzione scolastica regionale, gli uffici scolastici provinciali, le istituzioni scolastiche e formative e con gli altri soggetti di cui all’articolo 3 per iniziative e programmi educativi finalizzati all’acquisizione di competenze per l’individuazione dei casi di violenza o maltrattamento, alla diffusione di una cultura del rispetto dell’altro, al superamento degli stereotipi di genere e alla mediazione non violenta dei conflitti;
  3. c) la formazione e l’aggiornamento degli operatori sociali, sanitari e degli altri soggetti che operano a contatto con soggetti violenti o maltrattanti. Gli interventi e le iniziative di formazione di cui al presente articolo possono essere organizzati, previo accordo, con gli appartenenti alle forze dell’ordine e con l’autorità giudiziaria.
  4. La Regione può sostenere progetti ed iniziative finalizzate alla formazione dei soggetti che operano nelle strutture di cui all’articolo 3.

 

 

 

 

Art. 9

(Attività di monitoraggio)

  1. La Regione svolge attività di monitoraggio sul fenomeno della violenza contro le donne. L’attività di monitoraggio comprende la raccolta, l’elaborazione, l’analisi e la divulgazione di informazioni sulle caratteristiche e l’evoluzione del fenomeno, nonché sulle attività di prevenzione e contrasto della violenza e di sostegno alle vittime.
  2. Le attività di monitoraggio si svolgono nel rispetto dei diritti alla riservatezza degli interessati e con le modalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

 

 

 

 

Art. 10

(Contributi e destinazione di immobili)

  1. La Regione può destinare risorse specifiche per la realizzazione delle attività e degli interventi previsti dalla presente legge con priorità dei progetti di cui all’articolo 7.
  2. La Giunta regionale, compatibilmente con le risorse disponibili, definisce, in coerenza con il Piano quadriennale e sulla base dei dati derivanti dall’attività di monitoraggio di cui all’articolo 9, i criteri e le modalità per l’assegnazione dei finanziamenti o dei contributi, stabilendo i termini e le modalità per la presentazione delle domande e gli importi massimi finanziabili.
  3. Possono fruire dei finanziamenti o dei contributi di cui al comma 2: (6)

 

  1. a) i comuni coordinatori delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza configurate dal piano quadriennale di cui all’articolo 4;
  2. b) i soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 3, comma 6;
  3. c) le unità d’offerta di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);

c bis) gli orfani per femminicidio, gli orfani per crimini domestici e i figli minori vittime di violenza assistita.(7)4.  I contributi concessi ai sensi de lla presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre norme statali, regionali o dell’Unione europea, salvo che sia da queste diversamente stabilito.

  1. La Regione e gli enti locali possono individuare, nell’ambito del proprio patrimonio, immobili da concedere in comodato d’uso per le finalità della presente legge.
  2. I comuni possono disporre l’assegnazione in deroga di alloggi di edilizia residenziale pubblica a donne, sole o con figli minori, vittime di violenza, secondo le modalità previste dall’articolo 14 del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) L.R. 1/2000))’.

 

 

 

 

Art. 11

(Clausola valutativa)

  1. La Giunta regionale, anche avvalendosi del Tavolo permanente, informa il Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti nel contrastare la violenza contro le donne e nel sostenerne le vittime. A tal fine, presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:

 

  1. a) che dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale ha avuto la domanda e l’offerta di servizi a favore delle donne vittime di violenza durante il periodo di riferimento, anche in confronto al biennio precedente;
  2. b) in che misura i servizi offerti hanno risposto alla domanda espressa e hanno contribuito al benessere delle donne che ne hanno usufruito;
  3. c) quali attività di prevenzione, sensibilizzazione e formazione sono state realizzate e quali soggetti ne sono stati attuatori e destinatari;
  4. d) come è composta e come si è sviluppata la rete regionale antiviolenza, con particolare riferimento alle attività realizzate per il suo coordinamento;
  5. e) che andamento e caratteristiche ha avuto il fenomeno della violenza contro le donne in Lombardia, nelle sue varie manifestazioni e con particolare riferimento alla sua emersione;
  6. f) con quali risorse pubbliche e private sono stati sostenuti gli interventi previsti dalla presente legge e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti di cui all’articolo 3. La relazione prevista al comma 1è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio Regionale che ne concludono l’esame.
  7. I soggetti della rete regionale antiviolenza, coinvolti nell’attività di monitoraggio di cui all’articolo 9, garantiscono la piena disponibilità delle informazioni necessarie alla stesura della relazione di cui al comma 1 e forniscono ogni anno alla Regione Lombardia una relazione sull’attività svolta.

 

 

 

 

Art. 12

(Norma transitoria)

  1. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale approva il Piano quadriennale di cui all’articolo 4, con le modalità ivi previste, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

 

 

 

Art. 13

(Norma finanziaria)

  1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l’anno 2012 la spesa di € 1.000.000,00.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con la riduzione di pari importo della dotazione di competenza e di cassa dell’U.P.B. 4.3.2.210 ‘Fondo per altre spese correnti’.
  3. Agli stati di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’U.P.B. 2.1.2.91 ‘Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori’ è incrementata di € 1.000.000,00.
  4. Per gli esercizi finanziari successivi al 2012 si provvederà con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

4 bis. Per gli interventi a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici e dei figli minori vittime di violenza assistita di cui all’articolo 7 bisè autorizzata la spesa di euro 62.214,00 per ciascun anno del triennio 2020-2022, cui si provvede con le risorse stanziate con legge di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 alla missione 12 ‹Diritti sociali, politiche sociali e famiglia›, programma 05 ‹Interventi per le famiglie› – Titolo 1 ‹Spese correnti›. Le spese per gli esercizi successivi al 2022 sono autorizzate con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.(8)

 

 

 

 

Art. 14

(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

 

 NOTE:

 

  1. La lettera è stata modificata dall’art. 20, comma 1, lett. a) della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23.
  2. Il comma è stato aggiunto dall’art. 20, comma 1, lett. b) della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23.
  3. La lettera è stata sostituita dall’art. 18, comma 1, lett. a) della l.r. 29 dicembre 2016, n. 34.
  4. Il comma è stato sostituito dall’art. 18, comma 1, lett. b) della l.r. 29 dicembre 2016, n. 34.
  5. L’articolo è stato aggiunto dall’art. 20, comma 1, lett. c) della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23.
  6. Il comma è stato sostituito dall’art. 18, comma 1, lett. c) della l.r. 29 dicembre 2016, n. 34.
  7. La lettera è stata aggiunta dall’art. 20, comma 1, lett. d) della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23.
  8. Il comma è stato aggiunto dall’art. 20, comma 1, lett. e) della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23.

 

 

      Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e’ dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 

 

 

La lettera è stata modificata dall’art. 20, comma 1, lett. a) della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23.

 

Il comma è stato aggiunto dall’art. 20, comma 1, lett. b) della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23.

 

La lettera è stata sostituita dall’art. 18, comma 1, lett. a) della l.r. 29 dicembre 2016, n. 34.

 

La lettera è stata sostituita dall’art. 18, comma 1, lett. a) della l.r. 29 dicembre 2016, n. 34.

 

Il comma è stato sostituito dall’art. 18, comma 1, lett. b) della l.r. 29 dicembre 2016, n. 34.

 

L’articolo è stato aggiunto dall’art. 20, comma 1, lett. c) della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23.

 

Il comma è stato sostituito dall’art. 18, comma 1, lett. c) della l.r. 29 dicembre 2016, n. 34.

 

La lettera è stata aggiunta dall’art. 20, comma 1, lett. d) della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23.

 

Il comma è stato aggiunto dall’art. 20, comma 1, lett. e) della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23.